Privacy: per la CEDU è lecito “rubare” le mail ricevute dal partner per provare il tradimento

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Privacy: per la CEDU è lecito “rubare” le mail ricevute dal partner per provare il tradimento

Pronunciandosi su un caso “portoghese” in cui si discuteva della legittimità della sentenza con cui i giudici avevano assolto un uomo, denunciato dalla moglie per essersi appropriato di alcune mail compromettenti che provavano i flirt della moglie con altri uomini conosciuti su alcuni siti di incontri, mail di cui aveva avuto la disponibilità dopo aver abusivamente eseguito l’accesso alla casella di posta elettronica della propria ex e che poi aveva utilizzato come prova del tradimento nella causa di divorzio che ne era seguita e per contrastare la richiesta di affido condiviso dei figli, la Corte di Strasburgo ha ritenuto, all’unanimità, che non fosse stata violato il diritto alla riservatezza della donna, tutelato dall’art. 8 CEDU. Da ultimo, erano stati i tribunali spagnoli, ai quali la ricorrente si era rivolto per primo (e non i tribunali portoghesi, a cui si era poi rivolto il marito), che si erano pronunciati sul divorzio e l’assegnazione dei figli veniva accordata alla donna, con diritto di visita del marito. La Corte ha rilevato, tra l’altro, che gli effetti della divulgazione di tali messaggi di posta elettronica sulla vita privata della ricorrente erano stati limitati, poiché erano stati prodotti solo nei procedimenti civili; l’accesso del pubblico ai file in questo tipo di procedimenti era limitato. La Corte ha inoltre osservato che le e-mail in questione non era stati nemmeno esaminate, dal momento che il tribunale per gli affari familiari di Lisbona non si era effettivamente pronunciato nel merito delle richieste del marito. Secondo la Corte, le autorità portoghesi avevano comparato gli interessi in gioco nel rispetto dei criteri enunciati dalla giurisprudenza CEDU. Inoltre, dato che la ricorrente aveva rinunciato a qualsiasi azione civile nell’ambito del procedimento penale, l’unica questione che restava da decidere era quella della responsabilità penale dell’ex marito, questione sulla quale la Corte non poteva pronunciarsi. Lo Stato portoghese aveva così adempiuto al suo obbligo positivo di tutelare i diritti della ricorrente al rispetto della sua vita privata e alla riservatezza della sua corrispondenza.Read MoreIP & IT

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